CIRCOLARE 026-2009 DEL 16 SETTEMBRE 2009

IL LIBRO SOCI NON SOPRAVVIVE NEPPURE VOLONTARIAMENTE

Il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Verona – IV Sez. Civile – con sentenza n. 1289/2009 (dep. 14.09.2009) ha stabilito che l’abolizione del libro soci nelle Società a Responsabilità Limitata origina da una norma “imperativa” (Legge 2/2009) e pertanto appare non coerente il comportamento delle società che istituiscano o continuino a  tenere il libro soci “in via volontaristica”.

Il giudicato prende spunto dalla richiesta avanzata dal conservatore del Registro delle Imprese di Verona, in relazione ad una clausola introdotta nello statuto da una S.r.l., che subordinava l’esercizio dei diritti sociali del cessionario non già al deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (come prevedono le modifiche agli articoli 2470 e seguenti del codice civile introdotte dall’articolo 16, comma 12, quater della legge 2/2009) ma al momento dell’iscrizione nel libro soci volontariamente istituito dalla società.

La S.r.l. contestava “la natura cogente” del nuovo articolo 2470, comma 1 del Codice civile, “ritenendo quel precetto derogabile dall’autonomia privata”, e sosteneva la liceità dell’istituzione volontaria del libro soci per le S.r.l., anche se abolito dalla legge 2/2009.

Per giustificare, poi, la scelta dell’assemblea di adottare il libro soci volontario, derogando alle nuove norme, richiamava le considerazioni sostenute nella massima 115 del 10 marzo 2009 del Consiglio notarile di Milano e nello studio 71/2009 del Consiglio nazionale del Notariato.

Secondo il giudice, però, “non vi è alcuna fondata ragione di diritto positivo che possa indurre a dubitare della natura imperativa del primo comma dell’articolo 2470 del Codice civile”. Ad avvalorare quanto enunciato, riporta la sentenza, “il secco tenore letterale della norma, significativamente irrobustito dalla mancata previsione della salvezza della diversa volontà dell’autonomia privata, diversamente da quanto sovente prevede il sistema giuridico delle società”.

Questi elementi dovrebbero di per sé indurre a evitare, secondo il giudice, “forzature esegetiche”.

La sentenza richiama infine la ratio delle modifiche introdotte dalla legge 2/2009, con il trasferimento al Registro delle Imprese dei dati contenuti nel libro soci, che “è quella di assicurare anche (ma non solo) per intuibili finalità di ordine pubblico, la trasparenza dei passaggi delle partecipazioni sociali".

Sarà pertanto necessario – al momento della redazione degli statuti sociali - valutare attentamente la liceità delle clausole concernenti il libro soci, anche per evitare problemi di iscrizione di regole considerate eslege.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore 16.9.2009