CIRCOLARE 026-2009
DEL 16 SETTEMBRE 2009
IL LIBRO SOCI NON SOPRAVVIVE NEPPURE VOLONTARIAMENTE
Il Giudice del Registro delle Imprese
del Tribunale di Verona – IV Sez. Civile – con sentenza n. 1289/2009 (dep.
14.09.2009) ha stabilito che l’abolizione del libro soci nelle Società a Responsabilità Limitata origina
da una norma “imperativa” (Legge
2/2009) e pertanto appare non coerente il comportamento delle società che
istituiscano o continuino a tenere il libro
soci “in via volontaristica”.
Il giudicato prende spunto dalla
richiesta avanzata dal conservatore del Registro delle Imprese di Verona, in
relazione ad una clausola introdotta nello statuto da una S.r.l., che
subordinava l’esercizio dei diritti sociali del cessionario non già al deposito
dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese (come prevedono le
modifiche agli articoli 2470 e seguenti del codice civile introdotte
dall’articolo 16, comma 12, quater della legge 2/2009) ma al momento
dell’iscrizione nel libro soci volontariamente istituito dalla società.
Per giustificare, poi, la scelta
dell’assemblea di adottare il libro soci volontario, derogando alle nuove
norme, richiamava le considerazioni sostenute nella massima 115 del 10 marzo
2009 del Consiglio notarile di Milano e nello studio 71/2009 del Consiglio
nazionale del Notariato.
Secondo il giudice, però, “non vi è alcuna fondata ragione di
diritto positivo che possa indurre a dubitare della natura imperativa del primo
comma dell’articolo 2470 del Codice civile”. Ad avvalorare quanto
enunciato, riporta la sentenza, “il secco
tenore letterale della norma, significativamente irrobustito dalla mancata
previsione della salvezza della diversa volontà dell’autonomia privata,
diversamente da quanto sovente prevede il sistema giuridico delle società”.
Questi elementi dovrebbero di per sé
indurre a evitare, secondo il giudice, “forzature
esegetiche”.
La sentenza richiama infine la ratio delle modifiche introdotte dalla
legge 2/2009, con il trasferimento al Registro delle Imprese dei dati contenuti
nel libro soci, che “è quella di
assicurare anche (ma non solo) per intuibili finalità di ordine pubblico, la
trasparenza dei passaggi delle partecipazioni sociali".
Sarà pertanto necessario – al momento
della redazione degli statuti sociali - valutare attentamente la liceità delle
clausole concernenti il libro soci, anche per evitare problemi di iscrizione di
regole considerate eslege.
Fonte: Il Sole 24 Ore 16.9.2009